
Formazione addetti al servizio antincendio
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Con il Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021 intitolato “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, sono stati introdotti aggiornamenti importanti per garantire la sicurezza in caso di emergenza nei nostri ambienti di lavoro. Il Decreto entra in vigore a partire da settembre 2022, si concentra in particolare modo sulla qualifica tecnico-professionale che dovranno avere le aziende e attraverso l’applicazione di adeguati supporti tecnici di sicurezza antincendio.
Vediamo quali sono i punti salienti:
Ciò obbliga ogni azienda, qualora non fosse già presente, di introdurre un registro antincendio relativo ai controlli effettuati, che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli da parte degli enti preposti.
Le attrezzature, gli impianti e sistemi antincendio presenti, devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti (addetti squadra antincendio 👩🏼🚒👨🏻🚒) istruiti con il supporto di check list appropriate. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio deve essere effettuata da Tecnici manutentori qualificati 👷🏻♀️👷🏻♂️
Il tecnico manutentore qualificato, per essere tale, dovrà sostenere un esame finale, attraverso il quale dovrà dimostrare di avere conoscenza, abilità e competenza nella corretta manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio. Una volta superato con esito positivo la prova finale, il corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato 👩🏻🎓👨🏻🎓
In conclusione, il suggerimento che ci teniamo a darvi è di:
Fonte: https://bit.ly/3nJJLZz
Il 5 gennaio 2022 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge che introduce nuove misure per forenteggiare l’emergenza COVID-19. In tale decreto viene imposto l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani e stranieri, residenti in Italia, che hanno più di 50 anni o che li compiranno entro il prossimo 15 giugno 2022. Tale obbligo è valido a partire dall’8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022.
Dal 1 febbraio 2022 la sanzione per l’ultra cinquantenne che non si allinea con l’obbligo vaccinale è di 100 euro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il Governo Italiano ha imposto che dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022 per tutti gli over 50 sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato in corso di validità per accedere ai luoghi di lavoro, il lavoratore scoperto al lavoro senza Green Pass rafforzato è sanzionato con una multa da 600 euro a 1500 euro, raddoppiata se reiterata.
In caso di mancato possesso del Green Pass rafforzato il Datore di lavoro potrà sospendere il soggetto dall’attività e dal ricevimento dello stipendio fino al 15 giugno 2022. In fondo all’articolo di allega link per visionare il testo completo del DL n.1 del 07/01/2022. Per una rapida lettura delle attività consentite senza Green Pass, con Green Pass base e con Green Pass rafforzato si allega link di rimando alla tabella riassuntiva predisposta dal Governo Italiano: https://bit.ly/34B31Su
Con la circolare del 5 gennaio 2022 i ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando hanno voluto sensibilizzare le amminstrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati ad usare gli schemi di lavoro agile. Pertanto, dalla circolare si evince che: visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). In fondo all’articolo si allega link per la lettura del testo completo.
Fonti:
D.L. n.1 del 07/01/2022 https://bit.ly/3zHZygb
Circolare Brunetta-Orlando https://bit.ly/3JW8EuM
Con la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», il Governo Italiano ha apportato alcune modifiche al D.lgs. 81/08, già presente con la Rev. Gennaio 2022, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le principali novità che interessano le Aziende sono indicate all’art.13 della Legge n. 215, in particolare viene focalizzata l’attenzione al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con una significativa revisione del ruolo di Preposto e delle sue attività, e per tutta la formazione che vedrà un aggiornamento con l’obbligo di formazione anche per i Datori di lavoro.
In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Fonti: Gazzetta Ufficiale https://bit.ly/3ztBIEV
Il Ministero della Salute, alla luce di quanto scritto precedentemente, ha aggiornato le disposizioni di quarantena e isolamento per coloro che sono risultati positivi al tampone e per i contatti stretti in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o alla somministrazione della terza dose “booster”.
A pagina 4 e 5 del documento allegato potete trovare le nuove modalità di comportamento da attuare.
Fonti: Ministero della Salute https://bit.ly/3ePZguj
Con il comunicato stampa pubblicato il 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022.
La proroga prevede anche l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento di quelle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.
Nello stesso giorno, anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza valida dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 che prevede l’obbligo del test negativo per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni.
Per gli arrivi dai Paesi Extraeuropei vengono prorogate le misure già previste.
Fonti:
Governo Italiano – Presidenza del CdM https://bit.ly/3dPcxmp
Ministero della Salute https://bit.ly/3dTs5Wa
Con il DPCM del 12 ottobre 2021 erano state indicate modalità agevolate per la verifica dei green pass in maniera “agevolata” rispetto al semplice utilizzo dell’app VerificaC19 tramite smartphone o tablet.
Dal 21 ottobre 2021 l’INPS ha attivato il servizio Greenpass50+ che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro rivolto ai Datori di lavoro di aziende con più di 50 dipendenti, non aderenti a NoiPA. Il servizio Greenpass50+ interroga la Piattaforma Nazionale DGC che consente la verifica asincrona del certificate verde Covid-19, con riferimento all’elenco dei codici fiscali dei propri dipendenti.
Le attività di verifica devono essere effettaute esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano l’attività lavorativa in modalità agile. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche, l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde Covid-19 in corso di validità e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l’accesso, lo stesso ha comunque diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.
Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:
La descrizione dettagliata delle tre fasi per l’attivazione del servizio Greenpass50+ sono disponibili sul sito dell’INPS accedendo dal link riportato qui di seguito.
Fonti: https://bit.ly/3BkD0S9
Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.
Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Qui di seguito riportiamo alcuni estratti riferiti ai datori di lavoro di aziende private per la verifica del green pass in maniera “agevolata”, rispetto al semplice utilizzo dell’app VerificaC19 da smartphone o tablet, descritte in forma dettagliata nell’allegato H del DPCM del 12 ottobre 2021.
Tali verifiche potranno avvenire anche attraverso:
Per l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde, il Ministero della Salute ha rilasciato un pacchetto di sviluppo per applicazioni con licenza open source chiamato SDK (Software Development Kit). Il software può essere integrato nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze effettuando un controllo paritario a quello che viene eseguito tramite l’app VerificaC19.
La seconda modalità di verifica invece, è effettuabile tramite il portale INPS e la PN-DGC, che consente una verifica asincrona ed è applicabile solamente dai datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Il Portale INPS, avvalendosi dei suoi canali e delle informazioni di cui dispone su datori di lavoro e lavoratori, pubblici e privati, può agire come intermediario con la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica asincrona del green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali dei dipendenti dei medesimi, mettendo a disposizione un nuovo servizio “Richiesta verifica Green-Pass” che prevede un’apposita richiesta di utilizzo da parte del datore di lavoro, con più di 50 dipendenti, che dovrà indicare i verificatori da abilitare in relazione ai propri dipendenti.
La piattaforma nazionale Digital Green Certificate, di titolarità del Ministero della Salute, espone un servizio di interrogazione a beneficio anche di Inps. Il servizio consente il recupero dell’informazione booleana (flagGreenPass) sulla validità del green pass a fronte di un codice fiscale. Per motivi prestazionali si ipotizza un servizio REST, che accetti in input una lista di codici fiscali e restituisca una mappa CF/flagGreenPass. Si potrà effettuare un numero di chiamate con modulo 160 che è il limite settato per altri ambiti, anche parallelizzando le chiamate.
Il DPCM completo e le FAQ pubblicate dal Governo sono disponibili accedendo al link riportato qui di seguito.
Fonti: https://bit.ly/2YMQ70A
COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 36 DEL 16 SETTEMBRE 2021
Il 16 settembre 2021 è stato pubblicato da parte del Consiglio dei Ministri un comunicato stampa riguardante l’obbligo da parte dei lavoratori di possedere e presentare il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, nel settore pubblico e privato, nonché l’obbligo da parte dei Datori di lavoro di verificare lo stesso con le modalità che verranno definite entro 15 ottobre 2021, data di inzio dell’obbligatorietà. Qui di seguito riportiamo l’estratto del comunicato stampa riguardante le attività nel settore privato.
Omissis…
A chi si applica
Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. La disposizione si applica anche ai contratti esterni. Le disposizioni sopra riportate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica.
Dove si applica
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Ragionevolmente la verifica del green pass potrà essere effettuata dai soggetti incaricati dal datore di lavoro utilizzando l’app Verifica C19 https://www.dgc.gov.it/web/app.html le FAQ https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19
Le sanzioni
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
FONTE: Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri https://bit.ly/3nE5zXt
Con le nuove linee guida emanate dal Ministero della Transizione ecologica vengono definiti e dettagliati i compiti e le funzioni della figura del Mobility Manager, nonché l’attuazione e la redazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro (PSCL). La figura del Mobility manager nasce proprio per favorire lo sviluppo di strumenti di mobilità utili al decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale. È una figura che promuove e realizza interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile.
Il Mobility manager dovrà quindi occuparsi di cercare delle soluzioni di mobilità per i lavoratori, incentivando forme di mobilità sostenibile per gli spostamenti, tenendo conto anche dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. La prima adozione del PSCL deve avvenire entro il 23.11.2021. Qui di seguito riportiamo gli estratti più significativi delle normative approvate e già in vigore che delineano quali sono le aziende soggette a tali disposizioni e per quali comuni.
“le imprese e le pubbliche amministrazioni (…) con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione , in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con più di 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31.12 di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzione di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile”
Art.1 comma 2 del D.M. 12 maggio 2021 dispone “il presente decreto è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore degli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.
Il mobility manager supporta l’azienda per gestire e ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti aziendali attraverso:
Il comma 2, art.3 del DM 12 maggio 2021 ha chiarito che:” al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti di ogni singola unità locale ai sensi del comma 1, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e enti pubblici, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di altre forme di distacco, comando o altro.” Deve essere trasmesso entro 15gg al comune territorialmente competente ai sensi dell’art.5, comma 3 del D.M. 12 maggio 2021, deve a sua volta aver provveduto alla nomina del mobilty manager d’area svolgente funzione di raccordo tra quello aziendale e quello dei comuni.
È il comune con il supporto del mobilty manager d’area, individua eventuali modifiche al PSCL trasmesso, e può stipulare con l’impresa che lo ha redatto intese e accordi per una migliore implementazione. Il PSCL deve essere redatto seguendo le linee guida pubblicate con il DL n.209/2021.
Fonti:
D.M. 12 maggio 2021 Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/26/21A03111/sg
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
DL n.209/2021 https://www.mit.gov.it/node/16288